PASQUALE CIACCIARELLI

Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori

Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori

La Misura è orientata a favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole incentivando anche i processi di ricomposizione fondiaria, nonché a promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e agevolare l’accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori.

La Misura si applica su tutto il territorio regionale.

Nel caso in cui l’azienda ove il giovane agricoltore intende insediarsi ricada, in parte, in un’altra Regione, l’insediamento è consentito a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale, oppure almeno il 51% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch’essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio

 

Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari i giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. L’insediamento si intende perfezionato qualora il giovane si è “insediato come capo unico dell’azienda” dopo averne acquisito la disponibilità, aver aperto la partita IVA in campo agricolo, essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (codice ATECO 01) ed aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) ottenendo l’iscrizione definitiva. I suddetti giovani agricoltori possono insediarsi come titolari di un’impresa individuale o in una società agricola (di persone, capitali o cooperativa), di nuova costituzione, con le caratteristiche previste dal decreto legislativo 99/2004 e ss.mm.ii.

Per data di primo insediamento si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) con codice ATECO 01, che deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima dei 24 (ventiquattro) mesi antecedenti alla pubblicazione del presente bando pubblico

Il giovane agricoltore, come definito nel precedente articolo “Soggetti beneficiari”, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, soddisfare i seguenti requisiti e condizioni di ammissibilità:

  1. avere un’età maggiore ai 18 anni e inferiore a 41 anni non compiuti;
  2. essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, che si intendono acquisite dai soggetti che abbiano uno dei seguenti requisiti:
  3. a) aver conseguito un titolo di studio di livello universitario in materia agraria e/o forestale, oppure di scuola superiore secondaria in materia agraria.
  4. b) essere in possesso di un attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionali della durata minima di 150 ore;
  5. c) essere in possesso di un’esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale e perfezionata con la partecipazione ad un corso di formazione professionale della durata minima di 50 ore;

Detto requisito può essere soddisfatto anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e comunque non oltre i 36 mesi successivi alla notifica del provvedimento di concessione del premio di primo insediamento.

  1. insediarsi in una azienda agricola, avendo costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale che costituisce adempimento obbligatorio, di dimensione economica minima, in termini di Produzione Lorda Standard (PLS), non inferiore a 15.000,00 Euro ridotta a 10.000,00 Euro

nel caso di aziende ricadenti in zone montane come individuate e classificate in applicazione della regolamentazione comunitaria. L’elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE), è riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 “Pagamenti compensativi per le zone montane”.

Il dettaglio del piano di coltivazione (piano colturale) presente nel fascicolo aziendale è condizione obbligatoria per l’accesso alla presente Misura.

I dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli relativi alla consistenza zootecnica, devono essere aggiornati e allineati al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per il calcolo delle PLS dell’azienda agricola, si fa riferimento alle PLS come risultanti dalle colture e dagli animali presenti sul piano di coltivazione del fascicolo aziendale e risultanti dall’algoritmo di calcolo disponibile sull’applicativo SIAN.

In ogni caso l’azienda ove si insedia il giovane agricoltore non può avere una dimensione economica, in termini di Produzione Lorda Standard (PLS) totale, superiore a 250.000,00 euro;

Termini e Modalità di presentazione delle domande

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire entro le ore 23.59 del 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando pubblico. Il richiedente prima della presentazione della domanda di sostegno, deve provvedere a costituire e aggiornare il Fascicolo unico aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento

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