Finalità e oggetto
Ai sensi della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15 (Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace) la Regione concede, annualmente, contributi ai comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).
Soggetti beneficiari
- Possono presentare istanza di concessione di contributi i comuni di seguito elencati, ricompresi nell’Allegato 1 al D.M. 7 marzo 2014 e al DM 27 maggio 2016 (concernenti gli Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs 7 settembre 2012, n. 156) e successive modifiche:
- a) Gaeta;
- b) Sora;
- c) Fondi;
- d) Terracina;
- e) Poggio Mirteto;
- f) Ferentino;
- g) Subiaco;
- l) Segni.
Contributi – tipologia e limiti
iI contributi di cui al paragrafo 1 sono concessi annualmente nei limiti dello stanziamento previsto dalla legge regionale di bilancio di previsione finanziario. Per l’annualità 2024 lo stanziamento complessivo è pari ad euro 400.000,00.
Il contributo è quantificato in relazione alla spesa complessiva, di natura corrente, sostenuta da ciascun comune nell’annualità precedente a quella di presentazione dell’istanza, per il funzionamento degli uffici del giudice di pace e per l’erogazione del servizio di giustizia nell’ambito del circondario di riferimento, secondo quanto specificato nel paragrafo 4 e detratto ogni eventuale contributo ministeriale. In ogni caso, il contributo non può superare la misura del 40% (quaranta per cento) della spesa sostenuta e valutata ammissibile ai sensi del paragrafo 4, salvo disponibilità di risorse residuate dalla ripartizione.
Spese computabili e ammissibili ai fini del contributo
- Sono computabili, ai fini del calcolo della spesa complessiva ammissibile a contributo:
- a) la spesa per il personale amministrativo (a tempo pieno o parziale) formalmente assegnato all’ufficio del giudice di pace, comprensiva del trattamento economico, al lordo degli oneri fiscali e riflessi, eventuali oneri accessori e straordinario;
- b) spese per il funzionamento degli uffici (a titolo esemplificativo: cancelleria, spese postali, software, noleggio fotocopiatrici, manutenzione dei beni in dotazione);
- c) spese per le utenze relative alle sedi dell’ufficio del giudice di pace, servizi di pulizia;
- d) spese per la manutenzione ordinaria della sede degli uffici del giudice di pace;
- e) spese per la locazione della sede degli uffici del giudice di pace, quote di ammortamento (limitatamente agli interessi) di mutui riferiti ai locali destinati ai giudici di pace;
- f) altre tipologie di spese di natura corrente, inerenti al funzionamento del giudice di pace e debitamente descritte.
Presentazione della domanda di contributo
- I Comuni di cui al paragrafo 2 presentano la domanda di contributo annualmente, entro la tempistica di seguito elencata:
- a) per l’anno 2024, entro il 31 maggio;
- b) per gli anni successivi, entro il 31 marzo.
- Le domande, redatte sulla base dell’apposito modulo di cui all’Allegato 2), scaricabile in formato editabile dal portale della Regione, devono essere inviate alla Regione esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo sviluppoentilocali@regione.lazio.legalmail.it.
