La misura riguarda interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di teatri, sale cinematografiche, palazzi storici, luoghi di culto, spazi archeologici e ricreativi del Lazio di proprietà di enti pubblici ed enti privati. È consentito, solo da parte dei Comuni, l’acquisto di un bene/luogo tra le tipologie sopra indicate solo se in presenza di un progetto complessivo che ne preveda il recupero e, al termine dell’intervento finanziato, la restituzione alla pubblica fruizione. In tutti i casi, la richiesta di contributo, presentata sia da ente pubblico, sia da ente privato, dovrà avere ad oggetto un bene/luogo esistente sul territorio regionale, utilizzato annualmente a fini culturali per almeno l’80% del tempo o della capacità. La richiesta dovrà, inoltre, essere corredata da un “Piano di sostenibilità economico-finanziaria e di operatività nel tempo” per almeno 5 anni dalla conclusione dell’intervento, indicante le modalità di gestione, le risorse finanziarie e umane, le attività ai fini della fruizione pubblica del bene/luogo.
Ente pubblico o Ente privato, in qualità di proprietario
- Ente pubblico o Ente privato in possesso di idoneo titolo di disponibilità, con una durata che copra un periodo di almeno 5 anni dalla data prevista di chiusura dell’intervento oggetto di richiesta di contributo nel caso di acquisto
- Comune, solo se in presenza di un progetto complessivo che preveda il recupero del bene/luogo e, al termine dell’intervento finanziato, la restituzione alla pubblica fruizione dello stesso
L’istanza per la concessione del contributo deve pervenire esclusivamente, pena l’esclusione, mediante l’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall’Amministrazione regionale, accessibile all’indirizzo a partire dalle ore 16:00 del 20/02/2026. Si rimanda all’Art. 7 dell’Avviso per quanto riguarda i termini e le modalità di presentazione delle domande, e all’Art. 9 per i criteri di valutazione e la formazione della graduatoria.
