PN FEAMPA 2021/2027 – AZIONE 3 “-Investimenti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori

PN FEAMPA 2021/2027 – AZIONE 3 “-Investimenti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori

La Regione Lazio nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nell’azione 3 dell’ obbiettivo specifico 1.1.

La finalità dell’azione “Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori” è quella di rendere le imprese della pesca più competitive e resilienti, su basi più sostenibili regionali in cui è attivo il settore della pesca professionale delle acque interne.

  1. ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l’Obiettivo Specifico 1.1: “Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale”.

Il raggiungimento dell’obiettivo specifico, nell’ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del PN FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

􀀐 infrastrutture nelle sale di vendita all’asta esistenti valorizzanti il ciclo di produzione e la qualità del prodotto sbarcato e in attrezzature che garantiscono la continuità della catena freddo, la salubrità dei prodotti e per fornire valore a catture indesiderate (non destinate al consumo umano), es: farina e olio di pesce, cibo per animali domestici ecc., senza creare un mercato redditizio di catture indesiderate;

gli impianti tecnici saranno orientati all’uso di energie rinnovabili per ridurre impronta di carbonio;

􀀐 migliorare le condizioni di operatività degli addetti nelle sale di vendita all’asta esistenti in termini di lavoro, salute e sicurezza. Si renderanno più incisive le misure tecniche in aree WESTMED e adriatica e per riduzione dell’impronta carbonio;

􀀐 promuovere la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di salute e sicurezza e quelle di stoccaggio del prodotto specificatamente a obbligo di sbarco1 per investimenti a bordo dei pescherecci diversi da quelli della PPC.

1) Imprese di pesca, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice: 1,2, 3, 4, 7, 36, 47, 48, 54 e 55. Per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono escluse le imprese di piccola pesca costiera e di pesca nelle acque interne;

2) Proprietari di imbarcazioni da pesca, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice: 1, 2, 3, 4, 36, 47, 48, 54 e 55. Per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono esclusi i proprietari di imbarcazioni di piccola pesca costiera e di pesca nelle acque interne;

3) Pescatori professionali marittimi compresi quelli delle acque interne per le operazioni di codice 47, 48 ad eccezione dei pescatori della piccola pesca costiera e di pesca nelle acque interne;

4) Armatori di imbarcazioni da pesca (compresa la pesca nelle acque interne) per le operazioni di codice 1, 2, 3, 4, 36, 47, 48, 54 e 55. Per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono esclusi gli armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera e di pesca nelle acque interne;

5) Imprese che gestiscono sale per la vendita all’asta per le operazioni di codice 1, 2, 5, 7, 47 e 48; Ai fini del presente avviso si definisce “piccola pesca costiera” l’attività di pesca praticata da pescherecci nei mari e nelle le acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio.

6.2 Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

􀁸 applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;

􀁸 non rientrare nei casi di esclusione disciplinati dall’art. 138 paragrafo 1 del Reg. (UE, Euratom) n. 2024/2509 di seguito riportati:

  1. a) la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale;
  2. b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
  3. c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
  4. i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell’esecuzione dell’impegno giuridico;
  5. ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

  1. iv) per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell’Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d’interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1 del Reg. (UE, Euratom) n. 2024/2509;
  2. v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell’ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
  3. vi) per aver incitato alla discriminazione, all’odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l’Unione, sanciti dall’articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un’incidenza sull’integrità della persona o dell’entità che influisce negativamente sull’esecuzione dell’impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
  4. d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l’entità è colpevole di:
  5. i) frode, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
  6. ii) corruzione, quale definita all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

iii) comportamenti connessi a un’organizzazione criminale, di cui all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

  1. iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  2. v) reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all’articolo 14 di detta direttiva;
  3. vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  4. e) la persona o l’entità ha mostrato significative carenze nell’adempiere ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
  5. i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
  6. ii) hanno comportato l’applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;

iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

  1. f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
  2. g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale;
  3. h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g);
  4. i) l’entità o la persona si è opposta intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un’indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall’OLAF, dall’EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera che la persona o l’entità si oppone a un’indagine, a una verifica o a un audit se compie azioni allo scopo o con l’effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l’indagine, la verifica o l’audit. Tali azioni comprendono, in particolare, rifiutare di concedere l’accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

 

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell’istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, purché sostenute dopo il 23/09/2022 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell’istanza, come stabilito dall’art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060, fermo restando l’ammissibilità della stessa. Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell’AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. In particolare:

– nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l’opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l’opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;

– nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l’opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell’ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l’effettiva utilizzazione dell’opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;

– nel caso di operazioni riguardanti sia l’acquisto di attrezzature che opere edilizie, l’operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte.

Le categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

  1. a) acquisizione di beni e servizi;
  2. b) locazione finanziaria
  3. c) spese generali.

Investimenti per incrementare la qualità

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